atto di scissione con effetti differiti dopo la scadenza dell'esercizio, obbligo degli adempimenti fiscali
Nel caso di scissione con effetti differiti dopo la scadenza dell'esercizio, gli adempimenti fiscali e di bilancio delle società estinte sono a carico della società beneficiaria.
Ove più società partecipino alle operazioni di scissione, è opportuno che il progetto indichi la società che si assume quest'onere, non essendo ammissibile che il bilancio delle società estinte non sia depositato o sia smembrato secondo le diverse componenti trasferite alle diverse società.
Proprio perchè la scissione è un fenomeno di modificazione delle società, gli obblighi che
gravano sulle società che cessano di esistere si trasferiscono a quelle che
traggono benefici dall'operazione.
E' costantemente ammesso che le delibere di scissione, come
tutte le altre delibere societarie, possono prevedere un termine ultrattivo di
efficacia e gli operatori normalmente fissano questo termine alla prima
scadenza dell'esercizio sociale successiva alla delibera di scissione o scissione.
Accade, pertanto, che i bilanci delle società conferenti, nei casi di scissione con estinzione di queste società, devono redatti e presentati in epoca in cui risultano estinte.
Gli adempimenti devono dunque essere eseguiti dalle società conferitarie, che dovranno tener conto della situazione esistente prima del termine di efficacia della trasformazione.
Per evitare contestazioni o incomprensioni, con implicazioni di carattere penale, nel progetto di scissione è opportuno venga indicato, in caso di più società risultanti, quale società si assumerà l'onere di questi adempimenti.