atto di scissione con effetti differiti dopo la scadenza dell'esercizio, obbligo degli adempimenti fiscali


Trib. Milano 26.06.1997

 

Nel caso di scissione  con effetti differiti dopo la scadenza dell'esercizio, gli adempimenti fiscali e di bilancio delle società estinte sono a carico della società beneficiaria.

 

Ove più società partecipino alle operazioni di scissione, è opportuno che il progetto indichi la società che si assume quest'onere, non essendo ammissibile che il bilancio delle società estinte non sia depositato o sia smembrato secondo le diverse componenti trasferite alle diverse società.

 

Proprio perchè la scissione  è un fenomeno di modificazione delle società, gli obblighi che gravano sulle società che cessano di esistere si trasferiscono a quelle che traggono benefici dall'operazione.

 

E' costantemente ammesso che le delibere di scissione, come tutte le altre delibere societarie, possono prevedere un termine ultrattivo di efficacia e gli operatori normalmente fissano questo termine alla prima scadenza dell'esercizio sociale successiva alla delibera di scissione  o scissione.

 

Accade, pertanto, che i bilanci delle società conferenti, nei casi di scissione  con estinzione di queste società, devono redatti e presentati in epoca in cui risultano estinte.

 

Gli adempimenti devono dunque essere eseguiti dalle società conferitarie, che dovranno tener conto della situazione esistente prima del termine di efficacia della trasformazione.

 

Per evitare contestazioni o incomprensioni, con implicazioni di carattere penale, nel progetto di scissione  è opportuno venga indicato, in caso di più società risultanti, quale società si assumerà l'onere di questi adempimenti.